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Novità: D.P.R. n. 160 del 2010

Novità dal 29 Marzo 2011

Il 29 marzo 2011 entra in vigore la prima parte del D.P.R. n. 160 del 17 settembre 2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, pubblicato in G.U. del 30 settembre 2010), con la quale è stata semplificata e riordinata la disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).


La prima parte disciplina il procedimento semplificato mediante SCIA, ossia segnalazione certificata di inizio attività, e prevede la sola modalità dell’inoltro telematico per la presentazione delle istanze.

1) Lo sportello unico: alcune informazioni

Lo Sportello unico costituisce l’unico punto d’accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, e assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico e artistico, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le altre amministrazioni interessate al procedimento, pertanto, non possono trasmettere nulla osta, pareri o altre comunicazioni e sono tenuti a trasmettere al Suap tutte le istanze o la documentazione ad esse eventualmente pervenute.

Lo Sportello unico, deve essere attivato da ogni comune, (in forma singola, associata, o presso le Unioni di Comuni) e, per poter operare in via telematica, dovrà aver completato la procedura di accreditamento, ossia un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti e la relativa comunicazione telematica, da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale cura la formazione dell'elenco dei comuni con il SUAP operante.

Se il comune non provvede all’istituzione dello Sportello entro il 29 marzo 2011, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio.

2) Ambito di applicazione dello Sportello unico

Il SUAP è il soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

3) Le procedure

Il nuovo regolamento prevede due procedimenti, uno semplificato ed uno ordinario, assegnando un diverso termine per l’entrata in vigore della normativa:

a) procedimento mediante SCIA: entrata in vigore al 29 marzo 2011.

Quando le attività d’impresa sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia, prevista dal decreto legge 31 maggio 2010 art 49), in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio, la segnalazione è presentata al Suap.

Quando la segnalazione è contestuale alla “comunicazione unica” è presentata telematicamente al registro imprese, che la trasmette al Suap.

In entrambi i casi, lo Sportello unico, in modalità automatizzata (e, quindi, solo qualora la pratica sia stata caricata correttamente) rilascia la ricevuta, con la quale il richiedente può avviare immediatamente l’attività.

Le SCIA e tutte le comunicazioni concernenti queste attività, come anche i relativi elaborati tecnici e allegati, devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto.

Il decreto, difatti, non prevede un regime transitorio in cui applicare alternativamente la modalità telematica e quella cartacea, poichè dispone espressamente che dal 29 marzo 2011 tutte le istanze che sono soggette alla disciplina sulla scia devono essere presentate unicamente in via telematica.

Il SUAP inoltra, sempre in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Per lo svolgimento di questo procedimento automatizzato, gli interessati eventualmente avvalersi delle Agenzie per le imprese, una novità introdotta dal Regolamento n. 159 (G.U. n.229 del 30 settembre 2010).

Si tratta di soggetti privati accreditati dal Ministero dello sviluppo economico a cui gli imprenditori potranno rivolgersi per attestare la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per realizzare, trasferire o cessare un'attività. Il legislatore, pertanto, ha introdotto una nuova figura che potrà coadiuvare le imprese e fungere da intermediario nei confronti dello Sportello Unico.

È bene ricordare che è possibile utilizzare la Scia solamente qualora:

- il rilascio del provvedimento dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

- non ricorra una causa di espressa esclusione dall’applicabilità della scia e, pertanto, non devono sussistere: vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (ad esempio, si ritengono escluse le autorizzazioni disciplinate dal D. lgs. 152/2006); vincoli imposti dalla normativa comunitaria; elementi e/o interessi di competenza delle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza;

- non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio;

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi sopra richiamate, non sarà possibile utilizzare il procedimento semplificato mediante Scia, ma dovrà essere utilizzato quello ordinario.

A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito anche le altre procedure attivabili mediante inoltro on-line a far data dal 29 marzo 2011: inizio lavori; fine lavori; collaudo/agibilità; scheda descrittiva; edilizia libera.

b) Procedimento ordinario: entrata in vigore al 30 settembre 2011

Oltre al procedimento automatizzato, il decreto disciplina il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive, più complesso, finalizzato all’ottenimento di un’autorizzazione unica.

Nei casi in cui non è possibile procedere mediante Scia, le istanze per le esercizio delle attività sono presentate, esclusivamente in forma telematica, al Suap che entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all’interessato una documentazione integrativa, dopo di che l’istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il suap, anche mediante l’indizione di una conferenza di servizi, adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni e questo è titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

Questo procedimento entrerà in vigore solo a partire dal 30 settembre 2011: sino a tale data si continuerà ad applicare il procedimento ordinario disciplinato dal D.P.R. 447 del 1998 e, quindi,:
- le istanze potranno essere presentate in forma cartacea;
- i tempi di conclusione del procedimento sono di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Link utili


Informazioni più generali potranno essere acquisite anche attraverso la consultazione del portale nazionale denominato: impresainungiorno

 

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